La prevenzione dei rischi professionali si basa su un quadro normativo in continua evoluzione. Nel 2026, diversi testi modificano gli obblighi dei datori di lavoro in materia di salute sul lavoro, sicurezza e valutazione dei rischi. Tre evoluzioni strutturali meritano un’attenzione particolare: il rinvio del passaporto di prevenzione, la ristrutturazione del Piano Salute sul Lavoro e l’integrazione del rischio climatico nel documento unico.
Rischio climatico e DUERP: cosa cambia concretamente con il PST5
Il Piano Salute sul Lavoro 2026-2030, detto PST5, è stato presentato dal Ministero del Lavoro il 5 giugno 2026. Questa roadmap nazionale fissa le priorità in materia di prevenzione dei rischi professionali per i prossimi cinque anni.
La sua principale novità risiede nell’integrazione esplicita del rischio climatico nella valutazione dei rischi. Ondate di calore, canicola, condizioni meteorologiche estreme: questi fattori devono ora figurare nel DUERP (documento unico di valutazione dei rischi professionali). Non è più una raccomandazione, ma un asse strutturante del piano nazionale.
Concretamente, il PST5 prevede l’adattamento degli edifici, delle attrezzature e dell’organizzazione del lavoro. I datori di lavoro sono invitati a rivedere gli orari, le pause, l’uso del telelavoro o la sospensione di alcune attività durante i periodi di forte calore. Per i settori delle costruzioni, dell’agricoltura o della logistica, ciò implica ripensare pratiche consolidate da decenni.
Tra i temi trattati da le notizie di Blueprint For Safety, questa articolazione tra clima e condizioni di lavoro illustra bene la convergenza tra prevenzione professionale e sfide ambientali.
Il PST5 menziona anche l’intelligenza artificiale come un nuovo fattore di rischio da valutare, senza ancora dettagliare le modalità pratiche. L’idea è di anticipare gli effetti dell’automazione sul carico mentale e sull’organizzazione dei posti di lavoro.

Passaporto di prevenzione: rinvio al 1° gennaio 2027 e obblighi transitori
Il passaporto di prevenzione è uno strumento digitale destinato a centralizzare le attestazioni di formazione in salute e sicurezza sul lavoro. Il suo completo dispiegamento è stato rinviato.
Il decreto n° 2026-496 del 12 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il giorno successivo, ha rinviato al 1° gennaio 2027 la fine del periodo transitorio. Molti contenuti online menzionano ancora una scadenza al 1° ottobre 2026, il che è ora impreciso.
Cosa devono dichiarare i datori di lavoro entro la fine del 2026
Fino al 31 dicembre 2026, gli obblighi dichiarativi rimangono limitati a due categorie di formazioni:
- Le formazioni obbligatorie disciplinate direttamente dalla normativa (abilitazioni elettriche, CACES, lavoro in quota, ad esempio)
- Le formazioni necessarie per occupare un posto soggetto a autorizzazione o abilitazione specifica
- Le altre due categorie di formazioni previste dal dispositivo saranno esigibili solo a partire dal 2027
Questo calendario in due fasi consente alle aziende di strutturare progressivamente la loro dichiarazione. Le micro e piccole imprese, spesso meno attrezzate, hanno alcuni mesi in più per conformarsi senza fretta.
Prevenzione delle violenze di genere e sessuali sul lavoro: i nuovi obblighi previsti
Una proposta di legge volta a fornire una risposta integrale alle violenze sessuali e di genere è stata riscritta a seguito delle raccomandazioni del Consiglio di Stato. Il suo aspetto relativo al lavoro è consistente.
Tra le misure previste: l’indagine del datore di lavoro diventa obbligatoria in caso di segnalazione di violenze sessuali o di genere. Il testo prevede anche nuovi obblighi di negoziazione per le aziende, l’estensione della presenza del referente dedicato alle violenze e la creazione di un congedo specifico per le vittime di violenze sessuali.

Referente per le molestie e negoziazione obbligatoria
Il referente per le molestie, già obbligatorio nelle aziende con più di 250 dipendenti e all’interno dei CSE, vedrebbe il suo ambito ampliato. La proposta di legge mira a rendere la sua presenza sistematica in un numero maggiore di strutture.
L’obbligo di negoziare sulla prevenzione delle violenze si aggiungerebbe ai temi già coperti dalla negoziazione obbligatoria in azienda. Non si tratta di un semplice aggiunta cosmetica: implica formalizzare impegni, definire indicatori e seguire la loro attuazione nel tempo.
Prevenzione delle malattie cardiovascolari e legge sulla salute sul lavoro
Una nuova legge pubblicata alla fine di agosto 2026 mira a rafforzare la prevenzione delle malattie cardio-neuro-vascolari in ambito professionale. Queste patologie rimangono una delle prime cause di mortalità in Francia, e il loro legame con le condizioni di lavoro (sedentarietà, stress, orari sfasati) è documentato.
Il testo prevede misure di screening e sensibilizzazione integrate nelle visite mediche del lavoro. I servizi di prevenzione e salute sul lavoro sono incaricati di un ruolo ampliato nell’identificazione dei fattori di rischio cardiovascolare legati all’attività professionale.
- Integrazione del rischio cardiovascolare nei protocolli di follow-up medico
- Sensibilizzazione obbligatoria per i posti a rischio identificato (lavoro notturno, posti sedentari prolungati)
- Coordinazione rafforzata tra medicina del lavoro e medicina di base
Questa legge si inserisce in una logica di prevenzione primaria: agire prima dell’insorgenza della malattia, mirando alle condizioni di lavoro stesse piuttosto che ai soli comportamenti individuali.
Il 2026 segna un punto di svolta nel modo in cui il diritto del lavoro integra rischi a lungo considerati esterni al posto: clima, violenze, patologie croniche. Il DUERP diventa il documento centrale di questa convergenza, e il suo aggiornamento regolare non è più una formalità amministrativa ma uno strumento di gestione a tutti gli effetti.



